CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI DI RAZZAArticolo 1
Le “Sezioni di Razza” fanno parte integrante del Club Italiano del Molosso C.I. M. e sono solo dal C.I.M. riconosciute, pertanto riconoscono integralmente lo statuto del C.I.M. e conseguentemente dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - E.N.C.I..
Articolo 2
Il Consiglio del Club Italiano del Molosso può autorizzare la costituzione di una o più “Sezioni di Razza” per propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno trenta soci C.I.M. proprietari della Razza in questione. Per Sezioni aventi più razze il numero di trenta soci si intende per ogni Razza rappresentata. Tale richiesta verrà poi sottoposta a relativa votazione all’Assemblea Ordinaria dei soci C.I.M. che potrà essere anche indetta in via Straordinaria.
Le “Sezioni di Razza” mirano a svolgere ogni azione atta a migliorare, incrementare e valorizzare le razze tutelate e potenziarne la selezione e l’allevamento, sotto il diretto controllo del C.I.M. stesso.
Articolo 2 bis
Le “Sezioni di Razza” potranno essere costituite anche raggruppando in un ‘unica “Sezione” più razze tra quelle tutelate dal C.I.M. è indispensabile che il numero minimo di trenta soci per Sezione sia per ogni Razza appartenente alla Sezione in caso di più razze rappresentate sia invariato cioè trenta soci per Razza rappresentata e che gli stessi siano proprietari di soggetti delle razze rappresentate, in caso contrario sarà sciolta la Sezione stessa ed in caso di Sezione con più razze sarà disgiunta la Razza che non conserverà tale obbligatorietà.
Al fine della veridicità sulla proprietà di almeno un soggetto appartenente ad una razza inerente le Sezioni, il Presidente di Sezione ha la facoltà di richiedere copia del pedigree del soggetto di proprietà del socio della Sezione in questione.
Articolo 3
Possono far parte delle “Sezioni di Razza” tutti i soci regolarmente iscritti al C.I.M. che dichiarino per iscritto di voler appartenere alle “Sezioni di Razza” accettando di rispettarne il Regolamento.
L’iscrizione alla “Sezione di Razza prescelta” deve avvenire contestualmente all’iscrizione al C.I.M. Successivamente sarà possibile aderire ad altre Sezioni di Razza all'interno del C.I.M. stesso, previo richiesta scritta. Il socio che opterà per tale decisione conserverà comunque il diritto di voto nell'assemblea delle Sezioni solo per la Sezione prescelta all'atto dell'iscrizione al C.I.M.. Pur conservando la qualità di socio delle eventuali altre Sezioni alle quali ha aderito, il socio che all'atto dell'iscrizione al C.I.M. non dichiarerà la volontà di essere iscritto in una Sezione, conserverà la facoltà di operare tale scelta la quale dovrà pervenire per suo conto in forma scritta a mezzo lettera Raccomandata. Tale raccomandata dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo del C.I.M. entro e non oltre il mese di Giugno dell'anno precedente le votazioni, per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione di Razza di cui di fa richiesta. Il C.D. del C.I.M. valuterà e ne autorizzerà l'adesione, ma in caso di parere sfavorevole il C.D. del C.I.M. non è tenuto a giustificarne il diniego e la richiesta potrà essere riformulata trascorsi non meno di 12 mesi.
Articolo 4
I Consiglieri C.I.M. in carica sono d’ufficio iscritti a tutte le Sezioni di Razza e conservano il diritto di voto per tutte le Sezioni potendo presentare non più di due deleghe, ma esclusivamente di soci appartenenti alla Sezione per la quale si esprime il voto. Gli iscritti alle Sezioni di Razza che cessano per qualsiasi motivo di essere soci C.I.M. cessano automaticamente l’iscrizione alla “Sezione di Razza”
Articolo 5
Tutti i soci C.I.M. che hanno optato per l'appartenenza ad una Sezione di Razza hanno pari diritti e doveri nella partecipazione alla vita sociale della Sezione. Essi possono collaborare al conseguimento dei fini della “Sezione di Razza” o di più Sezioni in caso di richiesta specifica e, successiva autorizzazione del C.D. Del C.I.M..
Articolo 6
Organi sociali della “Sezione di Razza” sono:
Articolo 6 bis
Gli Organi Sociali delle “Sezioni di Razza” che raggruppano più razze sono:
Sarà nominato Presidente del Comitato Direttivo chi risulterà con il maggior numero di voti dopo regolari elezioni del Consiglio Direttivo della Sezione o eventualmente sarà stabilito nel primo Consiglio Direttivo di Sezione per accordo o votazione dai membri eletti
Sarà nominato qualora possibile un Vice Presidente per ogni Razza appartenente alla Sezione.
Articolo 7
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale salvo quanto previsto dall’articolo 14.
Articolo 8
L’Assemblea Generale dei Soci della “Sezione di Razza” è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale C.I.M. per l’anno in corso.
Ogni socio ha diritto di voto e ha la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata accompagnata da copia del documento d’identità in corso di validità del delegante.
Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 9
L’Assemblea Generale dei Soci della “Sezione di Razza” :
Articolo 10
L’Assemblea Generale dei Soci della Sezione di Razza si riunisce in via Ordinaria ogni tre anni.
In via Straordinaria l’Assemblea può riunirsi in qualunque altro momento su proposta del Comitato Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte di almeno il 50% dei soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato per posta o fax o E:mail ai soci almeno 15 giorni prima, indicando data,luogo e ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora l’Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci Onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Articolo 11
L’Assemblea Generale dei soci della “Sezione di Razza” è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, oppure in sua assenza dal Vice Presidente.
Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, nel caso si debba procedere per votazione scritta e segreta, nominare tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire il conto dei risultati delle votazioni.
L’Assemblea Generale dei soci della “Sezione di Razza” si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità si procederà ad altra immediata votazione sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Articolo 12
Nel caso il Presidente della Sezione di Razza rinunci alla carica assegnatagli, questa passa automaticamente al Vice Presidente facente parte della stessa Sezione di Razza. Qualora non sia eletto nel Consiglio C.I.M. alcun socio presentato dalla Sezione di Razza, il Consiglio Direttivo della Sezione di Razza eleggerà un Consigliere di Collegamento Sezione/C.I.M. tra i Consiglieri del Direttivo del C.I.M., che manterrà i contatti e rapporti necessari tra il Presidente del Comitato Direttivo della Sezione di Razza ed il Consiglio Direttivo C.I.M. in carica.
Articolo 13
Il Presidente del Comitato Direttivo della Sezione di Razza, ha la rappresentanza della Sezione sia nei rapporti interni che in quelli esterni ed ha il compito di provvedere affinché vengano proposte Al Consiglio Direttivo del C.I.M. le delibere che valutate possano essere approvate e rese esecutive dopo essere già state deliberate dal Comitato Direttivo della Sezione di Razza e/o dall’Assemblea Generale dei soci della Sezione di Razza.
Il Presidente ha altresì il compito di relazionare al Comitato Direttivo e all’Assemblea Generale della Sezione di Razza, anche sui motivi di mancata approvazione e attuazione, da parte del Direttivo C.I.M. delle eventuali suddette proposte.
Articolo14
In caso di cessazione di mandato di Consigliere C.I.M. Il Presidente del Comitato Direttivo della Sezione di Razza decadrà automaticamente dalla carica.
Assumerà la Presidenza “ad interim” il Vice Presidente in carica, limitando i suoi poteri alla gestione ordinaria e garantendo così le normali funzioni del Comitato Direttivo fino alla nomina del nuovo Presidente che sarà votato dall’Assemblea dei soci della Sezione di Razza.
Tale Assemblea dovrà essere convocata entro il termine massimo di 30 giorni dal Vice Presidente e nelle more della designazione di altro Presidente, dovrà eleggere il Presidente del Comitato Direttivo della Sezione di Razza tra i Consiglieri C.I.M. in carica,per mantenere il collegamento tra il Comitato Direttivo della Sezione di Razza ed il Consiglio Direttivo del C.I.M.
Articolo 15
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente (titolare di Affisso di Razza) e da 4 ( di cui 2 titolari o contitolari di Affisso di Razza) componenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci della Sezione di Razza, con le seguenti specifiche modalità:
1)in sede di apertura dell’Assemblea Generale le candidature dovranno essere esposte in forma scritta. Dette candidature dovranno contenere i dati relativi alla carica da ricoprire ed in particolare se il candidato è titolare o contitolare di Affisso di Razza riconosciuto dall’E.N.C.I.
2)a seguito di elezioni assumeranno la carica di componente il Comitato Direttivo 3 soci allevatori titolari di Affisso di Razza e 2 soci non titolari di Affisso, che avranno conseguito il maggior numero di voti dall’Assemblea Generale nell’ambito della propria categoria;
3) ogni socio può esprimere sulla scheda di votazione fino ad un massimo di 3 diverse preferenze per i candidati titolari di Affisso e fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati non titolari di Affisso;
4)qualora non risultasse disponibile un sufficiente numero di soci nell’ambito delle categorie, di cui al punto precedente, per il Comitato Direttivo si procederà a “cascata” fino alla copertura totale dei seggi;
5)qualora non risultasse possibile la copertura dei seggi l’Assemblea procederà ad ulteriori elezioni, previo ampliamento delle candidature, nella stessa seduta
6)qualora ancora non risultasse possibile la copertura dei seggi in alcuna maniera l’Assemblea si riunirà in altra seduta, da tenersi entro il periodo massimo di quindici giorni per l’elezione dei Consiglieri mancanti al numero totale dei seggi;
7)qualora ancora non risultasse la copertura dei seggi in alcuna maniera, la Sezione per la quale si sta procedendo al rinnovo delle cariche sociali è da intendersi sciolta e ne sarà possibile la ricostituzione presentando richiesta scritta al C.D. C.I.M., che provvederà ad autorizzarne la costituzione. Nel caso il C.D. C.I.M. ritenga di negarne la ricostituzione non è tenuto a motivarne le motivazioni.
9)qualora risultassero eletti contitolari del medesimo Affisso sarà nominato soltanto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze;
10) tutte le esposte operazioni verranno verificate dagli scrutatori e il Presidente dell'Assemblea ne darà comunicazione agli intervenuti.
Articolo 16
Il Comitato Direttivo della “Sezione di Razza” delibera su:
-l’utilizzo dei fondi a disposizione della Sezione, come al successivo art.20
- i rendiconti preventivi e consuntivi. Da inviare annualmente al Consiglio Direttivo del C.I.M. per la necessaria ed obbligatoria approvazione entro e non oltre il mese di Gennaio
Al Comitato Direttivo spettano l’indicazione di un elenco giudici per le mostre Speciali e Raduni, rispettando la regola che un giudice può giudicare una sola volta all’anno una Speciale o Raduno e sia abilitato a giudicare più razze tra quelle tutelate dal C.I.M.
I giudici indicati verranno autorizzati dal Consiglio Direttivo del C.I.M ed interpellati dallo stesso e non dalla Sezione di Razza,
il Comitato Direttivo della Sezione è tenuto ad inviare al C.I.M. i risultati delle Speciali e dei Raduni per la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale, Sito e eventuali Social del C.I.M.
Articolo 17
Entro 30 giorni dal suo insediamento, qualora non fosse possibile nella stessa seduta delle votazioni assembleari, il Comitato Direttivo nomina:
-il Vice Presidente eletto tra i componenti del Comitato Direttivo;
-il Segretario tra i componenti del Direttivo della Sezione o tra qualsiasi socio della Sezione che dia la sua disponibilità.
È comunque facoltà del Comitato Direttivo delegare a soci della Sezione, a suo insindacabile giudizio, incarichi particolari, ritenuti necessari al raggiungimento degli scopi sociali, nonché di formare commissioni di lavoro e sceglierne il responsabile ed i componenti tra i soci della Sezione, dandone comunicazione al C.D C.I.M.
Articolo 18
Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza del Comitato Direttivo, mediante avviso scritto di convocazione inviato almeno 10 giorni prima della data di riunione.
La riunione del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o dal componente più anziano di età.
Le riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo.
Non sono ammesse presenze per delega.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Articolo 19
I Componenti il Comitato Direttivo che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadranno dalla carica.
Articolo 20
Le disponibilità di cassa della Sezione di Razza sono contenute in un fondo di dotazione il cui utilizzo è a discrezione del Comitato Direttivo della Sezione di Razza che risulta così costituito:
Articolo 21
Il C.I.M. mette a disposizione delle Sezioni di Razza le ultime pagine del Bollettino del Club, per articoli e argomentazioni inerenti le razze rappresentate.
Tutto il materiale, prima di essere pubblicato, dovrà essere visionato dal Presidente del C.I.M. che, se ne ravvisa la necessità, sarà dallo stesso sottoposto ad approvazione del C.D. o dell'Assemblea.
È fatto divieto di pubblicare sul Bollettino, Sito Web o Social, qualsiasi lettera o foto, o articoli offensivi nei confronti di soggetti delle varie razze rappresentate, di persone, giudici e soci. Nel caso di trasgressione si darà luogo a procedere secondo quanto previsto da regolamento e Statuto C.I.M..
Articolo 22
la Sezione di Razza può accogliere le iscrizioni dei soci e successivamente trasmetterle in elenco alla segreteria del C.I.M., allegando il relativo importo.
Le tessere verranno rilasciate direttamente dal C.I.M. previa apposizione del timbro del Club stesso. È lasciata facoltà alla Sezione di Razza di apporre un successivo timbro identificativo di Sezione.
Articolo 23
Per le norme disciplinari la Sezione di Razza si attiene a tutto quanto previsto dallo Statuto C.I.M. e ne demanda la competenza al Comitato Direttivo dello stesso C.I.M.
Articolo 24
Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento ci si attiene allo Statuto del C.I.M. in quanto le Sezioni sono riconosciute solo ed unicamente dal C.I.M..
C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
con sede a Milano
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 – E` costituita, con sede in Milano viale Corsica, 20 c/o ENCI, l’associazione specializzata denominata C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO. L’associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO e` associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI. L’associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo delle razze Bullmastiff, , Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff Tosa Inu, Dogo Canario, Perro Dogo Mallorquin, Cane da Pastore di Ciarplanina, Broholmer. svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L’associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario Straordinario o ad acta nonche` di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonche` nel Regolamento di Attuazione del medesimo. L’associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’associazione ha l’onere: di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI; di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonche ogni altra informazione di rilievo circa l’attivita` associativa, trasmettendo altresì` gli atti adottati dall’associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attivita` zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.--------------------------
Art.2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione: a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff Tosa Inu, Dogo Canario, Perro Dogo Mallorquin, Cane da Pastore di Ciarplanina, Broholmer. ed assiste, nei limiti delle proprie possibilita`, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le società` cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società` specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.------------------------------------------------
SOCI
Art.3 – Possono essere soci del C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralita` che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff Tosa Inu, Dogo Canario, Perro Dogo Mallorquin, Cane da Pastore di Ciarplanina, Broholmer. e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.---------------------------------------------
Art.4 – I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; e` diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attivita` di sodalizio. Il consiglio potra` nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di eta` inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l’Associazione stabilira`, nei limiti delle necessita` e delle possibilita`, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’associazione e i propri soci e con l’uguale possibilita di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.----------------------------------------
Art.5 – Per far parte in qualità` di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall’assemblea. Su ciascuna domanda decide il consiglio direttivo il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non e` tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione e` ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.-------
Art.6 – L’assembea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non e` rivalutabile, ne` rimborsabile ed e` intrasmissibile ai terzi.-----------------
Art.7 – L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolera` per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.------------------------------------
Art.8 – La qualità` di socio si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7; b) per morosità`, che potra` essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualita` di socio perde ogni diritto relativo, ma non e` esonerato dagli impegni assunti.--------------------------------------
Art.9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Art.10 – Sono organi della societa`:-----------------------------------------------
a) l’assemblea dei soci;--------------------------------------------------------------
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’ENCI;-----------------------------------------------------------------------------
c) il presidente;-----------------------------------------------------------------------
d) il comitato probiviri;--------------------------------------------------------------
e) il colleggio sindacale o dei revisori dei conti;---------------------------------
f) il comitato tecnico ( solo eventualmente per delibera dell’assemblea dei soci).-----------------------------------------------------------------------------------
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art.11 – L’assemblea generale e` composta dai soci in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticita` associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio puo` farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio puo` essere portatore di non piu` di due deleghe. Non e` ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non son ammesse correzioni o cancellazioni sulla deleghe ne` e` consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.------------------------
Art.12 – L’assemblea generale dei soci e` presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovra`, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità` dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parita` la decisione e` nulla per cui si procedera` ad altra immediata votazione, la quale potra` essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.--------------------------------------------------------------------------
Art.13 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in Italia entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente e per l’approvazione del programma di attivita` per l’anno in corso. In via staordinaria puo` essere convocata in qualsiasi altra data, allorche` lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del colleggio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione e` annunciata dal presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località` e l’ora della riunione, nonche` l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea e` valida in prima convocazione allorche` risulta presente di persona o per delega, almeno la meta` piu` uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea e` valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola senza pero` diritto di voto.---------------------------------------------------------------------------------
Art.14 – L’assemblea ha il compito di deliberare:-------------------------------
a) sul programma generale dell’associazione;------------------------------------
b) sulla elezione delle cariche sociali;---------------------------------------------
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;---
d) sulle modifiche dello Statuto;---------------------------------------------------
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci precista nell’art.4;--------------------------------------------------------------------
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.------------------------------------
Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.------------------------------------------------------------------
CONSIGLIO
Art.15 – Il Consiglio Direttivo e` composto di sette consiglieri eletti dall’assemblea generale fra i soci. Un consigliere e` nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il consigliere cosi nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’associazione nonche` fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o piu` consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri cosi` eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, piu` della meta` dei consiglieri, l’intero consiglio si intendera` decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.------------------------------------------------------------------------------
Art.16 – Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; e` responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc.------------------
Art.17 – Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del presidente e di uno (o due) vice presidenti dell`Associazione, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri,segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorche’ ricevano una remunerazione per il loro lavoro.--------------------------------------------------
Art.18 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio e` presieduto dal presidente o in sua assenza, dal vice presidente o qualora questi mancassero dal consigliere piu` anziano di eta`. Le sue riunioni sono valide quando e` presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita` prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.----------------------------------------------------
IL PRESIDENTE
Art.19 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perche` siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza puo` agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni cosi` adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente e` sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Puo` essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purche` socio. Il presidente onorario puo`partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.------------------------------
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art.20 – Il patrimonio della societa` e` costituito:-------------------------------
a) dei beni mobili e immobili;------------------------------------------------------
b) delle somme accantonate;--------------------------------------------------------
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo;--------------
Le entrate dell’associazione sono costituite:-------------------------------------
a) dalle quote annuali versate dai soci;--------------------------------------------
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;---------------------
c) dalle attivita` di gestione;--------------------------------------------------------
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.---------------------
Art.21 – L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI. Gli utili e gli avanzi di gestione, cosi` come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attivita` statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilita` di devoluzione o distribuzione degli stessi inposta dalla legge.-------------------
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art.22 – La sorveglianza amministrativa e contabile e` affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci procedera` anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facolta` di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.-------------------------------------
NORME DISCIPLINARI
Art.23 – Ogni socio e`tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonche` le regole della deontologia e correttezza sportiva. E` soggetto alle decisioni dei probiviri dell’associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO , nonche` alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado e` amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello statuto ENCI, nonche` dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei probiviri dell’associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell’ENCI. Il socio che trasgredisca agli obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’associazione e` passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo e` formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano gia` la carica di consigliere. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sara` sostituito dal membro supplente. In ca so di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verra` sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvedera` alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri che si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il presidente dell’associazione. In caso di mancanze gravi il consiglio potra` in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovra` subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri che e` appellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri puo` adottare a carico di un socio sono: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravita` che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzera` la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci che si pronunciera.`L’Associazione C.I,M.CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci, dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI. I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto all’associazione, saranno adottati anche da questa.------------------------------------------------------------------------------
SCIOGLIMENTO
Art.23 bis – La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovra’ decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sara’ destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalita’ analoghe, o a fini di pubblica utilita`, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
VARIE
Art.24 – Tutte le cariche in seno alla Associazione sono gratuite.
Art.25 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potra` essere proposta all’assemblea generale se non dal consiglio dell’associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da un’assemblea che riunisca almeno la meta’ piu’ uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’associazione, prima di essere presentate all’assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art.27 – per quanto non e` previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
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